Torino, mascherina obbligatoria all’aperto: ecco dove e da quando
Il Sindaco Lo Russo ha annunciato sui suoi canali ufficiali il nuovo obbligo di mascherina all’aperto a Torino per le festività natalizie. “La pandemia, come è evidente, non è superata e i dati epidemiologici sui contagi pur sotto controllo sono in aumento, dobbiamo quindi agire subito in chiave preventiva” – ha dichiarato il neo-sindaco del capoluogo piemontese – l’obbligo della mascherina rappresenta una misura di protezione a tutela non solo del singolo cittadino ma lo è per tutta la comunità“.
Dal 2 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, scatta dunque la mascherina è obbligatoria all’aperto nella zona ZTL, nelle aree mercatali e nelle aree della movida e in tutti i luoghi dove l’assembramento aumenta il rischio di contagio.
Per far rispettare queste prescrizioni, il comune ha deciso di aumentare i controlli durante questo periodo in particolare nelle zone ad alto traffico di persone. L’indicazione è prevista in quelle vie e in quei luoghi dove il flusso e la presenza di persone rischia di non consentire il mantenimento della distanza di sicurezza.
“Dobbiamo essere responsabili – ha ribadito il primo cittadino – attraverso comportamenti individuali motivati da prudenza e cautela. Monitoriamo costantemente i dati e verranno fatte analisi e, nel caso, prenderemo ulteriori decisioni in accordo con la autorità sanitaria regionale. Parallelamente è necessario agire uniti affinché il piano vaccinale prosegua al meglio e speditamente, in quanto rappresenta l’unica vera forma di contrasto alla pandemia“.
Nello specifico l’ordinanza dal Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, decreta dal 2 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, salvo proroghe, l’obbligo di indossare all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:
- nella zona “ZTL centrale” dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
- nelle zone dalle ore 17:00 alle ore 06:00:
zona ricomprendente Via Giolitti ambo lati, Via delle Rosine, ambo i lati, via Po ambo i lati, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo ambo i lati. Via Verdi ambo lati, Via Roero di Cortanze ambo i lati, Corso San Maurizio, Lungo Po Diaz, Lungo Po Cadorna;
zona ricomprendente Corso Regina Margherita, Via Napione ambo i lati, Corso San Maurizio;
zona ricomprendente corso Regio Parco, Corso Verona, Lungo Dora Firenze;
zona ricomprendente Corso Dante ambo i lati, via Nizza, Corso Vittorio Emanuele II Corso Massimo d’Azeglio. - Nelle aree mercatali e di libero scambio sul territorio cittadino in orario di apertura.
- In ogni altra area di affluenza (aggregazione/assembramento) individuabile sul territorio cittadino (es. gallerie e centri commerciali, luna park, feste di via, cortei e manifestazioni, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, scuole, stadi, ecc.)
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ai sensi dell’art. 1 c. 3 del dpcm 2/3/2021:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.
La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19. Il personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia è incaricato del controllo sull’ottemperanza della presente ordinanza.